I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria(1) per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria(1) per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 37307/2022
I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attività di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresì alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimità di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).Cass. civ. n. 24639/2018
In tema di consorzi di bonifica, il proprietario di fondi urbani ricadenti nel perimetro di contribuenza il quale invochi l'esenzione dall'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 36, comma 3, della l.r. Lazio n. 53 del 1998 ha l'onere di provare l'avvenuta stipula di apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d'ambito, non essendo a tal fine sufficiente il mero pagamento dei servizi fognari.Cass. civ. n. 24356/2016
In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente.Cass. civ. n. 23815/2015
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo.Cass. civ. n. 27057/2014
In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.Cass. civ. n. 26014/2014
L'assoggettamento ai contributi di bonifica presuppone la proprietà di immobili inclusi nel perimetro consortile, i quali traggano benefici dall'esecuzione di opere di bonifica, senza che rilevi che il proprietario dei beni che insistono sul fondo sia anche proprietario del fondo medesimo (o che esso abbia natura agricola od extragricola), sicché il titolare di una servitù di metanodotto, con opere ed impianti collocati sui terreni inclusi nel perimetro stesso, è tenuto al pagamento dei relativi contributi consortili.Cass. civ. n. 24070/2014
In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.Cass. civ. n. 24066/2014
In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo si basa sull'esistenza di un beneficio specifico ed intrinseco, ancorché generale ed indiretto in quanto correlato ad un vantaggio riguardante un insieme di immobili, strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione, che non è discendente dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma derivante e dalla bonifica e dal compimento delle opere di difesa idraulica del territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva escluso, ai fini impositivi, la presunzione collegata all'inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, essendo necessario che il consorzio fornisse la prova dei vantaggi fondiari).Cass. civ. n. 21176/2014
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.Cass. civ. n. 12860/2012
In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.Cass. civ. n. 9099/2012
In tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 c.c., e, però, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza - definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio - ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.Cass. civ. n. 4671/2012
In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.Cass. civ. n. 4605/2009
In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell'art. 10 dei r.d. n. 215 del 1933, sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.Cass. civ. n. 26009/2008
In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo.Cass. civ. n. 18079/2004
In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell'obbligo di contribuzione non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualità» del fondo. (Nel caso di specie, lo statuto del consorzio imponeva ai soci, pure nel caso in cui fossero sollevati dal pagamento del contributo consortile in danaro, di provvedere essi stessi, a loro spese, alle opere di manutenzione ed alla pulizia dei canali e delle condutture situati sul loro fondo; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'utilità per il fondo poteva nel caso implicitamente ricavarsi dal fatto che le opere di manutenzione del canale, consistenti nel rifacimento del relativo letto cementizio, fossero state eseguite direttamente dal proprietario del fondo medesimo attraversato dal canale).Cass. civ. n. 968/1998
A norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio sussiste indipendentemente dalla natura agricola o extragricola del bene e non è escluso dalla mancata emanazione del decreto ministeriale di determinazione del perimetro di contribuenza di cui all'art. 3 del citato regio decreto.Cass. civ. n. 8960/1996
L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una «qualità» del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.Cass. civ. n. 1531/1976
Il debito per contributo di bonifica grava, ai sensi dell'art. 860 c.c., esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e non anche, pertanto, sull'affittuario del fondo medesimo; un'obbligazione di quest'ultimo verso il consorzio di bonifica potrebbe derivare soltanto da convenzione di accollo, con l'adesione del creditore (con o senza liberazione del proprietario); convenzione configurabile anche nei rapporti obbligatori di natura pubblicistica, quale quello in questione, in considerazione del fatto che i soggetti dei rapporti medesimi, esaurita la fase amministrativa attinente all'accertamento ed alla liquidazione del debito, si trovano in posizione del tutto analoga alle parti di un'obbligazione privata.
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