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Articolo 865 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Dispositivo dell'art. 865 Codice Civile

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [860, 861] risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

Spiegazione dell'art. 865 Codice Civile

La sanzione della espropriazione

Tale articolo eleva a principio la norma già consacrata nell'art. 42 del R. D. 13 febbraio 1933. A proposito di quest'ultima norma e di altre simili (ad es. l' art. 79 R .D.L. 20 dicembre 1923, n. 3267) si è rilevato che l'espropriazione nel nostro sistema è diventata un mezzo normale di procacciamento dei beni per la pubblica amministrazione. E non solo, in quanto normale, mezzo primario, ma anche mezzo sussidiario, perchè che da un lato se ne è ampliata la sfera d'azione, e dall'altro si è resa più complessa la funzione.

Nei casi considerati, infatti, l'espropriazione costituisce anche una sanzione minacciata al privato, per indurlo ad adempiere ad un obbligo al quale si ricollega un interesse pubblico, e, finchè è minacciata, l'espropriazione opera efficacemente come mezzo di coercizione psichica sull'obbligato. Le considerazioni predette acquistano ora maggiore rilievo, perchè la funzione sanzionatoria e coercitiva della espropriazione si rivela ormai non più negli angoli chiusi delle leggi speciali, ma nella piena luce delle norme contenute nel codice civile.

La nuova norma, appunto perché assume la funzione di principio, e più generale rispetto a quella contenuta nell'art. 42 della legge speciale. Quest'ultima, infatti, prevedeva la scadenza del termine assegnato ai proprietari per l' esecuzione delle opere, ovvero l'accertamento della impossibilità della loro esecuzione entro detto termine. L'art. 865, invece, pone come presupposto della espropriazione l'accertamento della « inosservanza » (meglio: inadempienza) degli obblighi imposti ai proprietari, specificando, però, che tale inadempienza può essere presa in considerazione ai fini dell'espropriazione quando può « compromettere l'attuazione del piano di bonifica ». Difatti un provvedimento così grave come l'espropriazione può essere giustificato quando il mantenere integra la titolarità del privato costituisce un impedimento alla realizzazione di quell'interesse pubblico che sta a base della bonifica.

L'art. 42 della legge speciale, inoltre, prevedeva l'espropriazione a favore del Consorzio che ne avesse fatto richiesta, mentre la nuova norma prevede l'espropriazione anche a favore di un'altra persona che si obblighi a eseguire le opere offrendo le opportune garanzie. Tale innovazione è quanto mai opportuna, perchè se il Consorzio non facesse la richiesta di espropriazione in proprio favore non ci sarebbe modo di fare eseguire le opere necessarie per l'attuazione del piano di bonifica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

417 L'art. 860 del c.c. e l'art. 861 del c.c. riaffermano l'obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non sia a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonché l'obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi. Nel disciplinare i consorzi di bonifica (art. 862 del c.c.), ho creduto opportuno ammettere che ad essi sia affidata anche l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle menzionate opere di competenza privata. Particolare rilievo ha la norma, di nuova formulazione, del secondo comma dell'art. 863 del c.c., il quale, eliminato ogni dubbio sul carattere dei consorzi di miglioramento, dichiarandoli persone giuridiche private, dispone tuttavia che essi assumono, al pari dei consorzi di bonifica, il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. L'art. 865 del c.c., prevedendo infine l'ipotesi che l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, consente che si faccia luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie.

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