(massima n. 1)
In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell'obbligo di contribuzione non č sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma č anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualitą» del fondo. (Nel caso di specie, lo statuto del consorzio imponeva ai soci, pure nel caso in cui fossero sollevati dal pagamento del contributo consortile in danaro, di provvedere essi stessi, a loro spese, alle opere di manutenzione ed alla pulizia dei canali e delle condutture situati sul loro fondo; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'utilitą per il fondo poteva nel caso implicitamente ricavarsi dal fatto che le opere di manutenzione del canale, consistenti nel rifacimento del relativo letto cementizio, fossero state eseguite direttamente dal proprietario del fondo medesimo attraversato dal canale).