(massima n. 1)
Il debito per contributo di bonifica grava, ai sensi dell'art. 860 c.c., esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e non anche, pertanto, sull'affittuario del fondo medesimo; un'obbligazione di quest'ultimo verso il consorzio di bonifica potrebbe derivare soltanto da convenzione di accollo, con l'adesione del creditore (con o senza liberazione del proprietario); convenzione configurabile anche nei rapporti obbligatori di natura pubblicistica, quale quello in questione, in considerazione del fatto che i soggetti dei rapporti medesimi, esaurita la fase amministrativa attinente all'accertamento ed alla liquidazione del debito, si trovano in posizione del tutto analoga alle parti di un'obbligazione privata.