(massima n. 1)
I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attivitą di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresģ alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimitą di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).