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Articolo 863 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Consorzi di miglioramento fondiario

Dispositivo dell'art. 863 Codice Civile

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Spiegazione dell'art. 863 Codice Civile

Consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento

Tali consorzi prevedono, in conformità alla legge speciale, la costituzione di due tipi di consorzi: di bonifica e di miglioramento fondiario, che hanno struttura e funzioni differenti.

Il consorzio di bonifica ha fondamentalmente il compito della esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica (opere obbligatorie). Ad esso, tuttavia, può essere affidata l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere facoltative, di competenza privata, siano esse individuali o collettive. Queste sono le c. d. opere di miglioramento.

Il testo della legge va chiarito. L' art. 861 del c.c. considera le opere di bonifica di competenza privata, cioè le opere obbligatorie in base al piano di bonifica. Queste - come si è visto - possono essere individuali o collettive: le prime possono essere eseguite dai singoli proprietari, le altre non possono essere eseguite se non da gruppi di proprietari: da qui l'idea del consorzio. Ma il consorzio, una volta ideato, estende la sua sfera d'azione, dunque gli si possono affidare tanto le opere individuali quanto quelle collettive, e si rimane sempre nel campo delle opere obbligatorie: ad esse infatti si riferisce il comma 1 dell' art. 860 del c.c.. Ma il comma 2 menziona « altre opere » d'interesse comune a più fondi (collettive) o d'interesse particolare a uno di essi (particolari), e queste sono le opere di miglioramento che, non essendo previste nel piano di bonifica, devono considerarsi come facoltative (ai fini, appunto, della bonifica). Anche tali opere, se individuali, possono essere eseguite dai singoli proprietari, se collettive, da un Consorzio. Per queste ultime, la legge prevede la possibilità di costituzione dei Consorzi di miglioramento: oltre a quella che tutte le opere facoltative, individuali e collettive, siano affidate al Consorzio di bonifica. Le opere di competenza privata, dunque, sono: 1) obbligatorie: a) collettive, b) individuali; 2) facoltative: a) collettive, b) individuali.

I Consorzi di bonifica, una volta costituiti, devono eseguire le opere obbligatorie: ma ad essi possono essere affidate anche quelle facoltative (collettive o individuali). I Consorzi di miglioramento possono eseguire soltanto le opere facoltative collettive: l' art. 862 del c.c., infatti, ne definisce la funzione, statuendo che essi possono essere costituiti « per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica ».

La ragione dell' estensione di competenza dei Consorzi di bonifica e della limitazione di competenza dei Consorzi di miglioramento sta nel fatto che i primi sono persone giuridiche pubbliche (art. [[n862]], comma 4) e, oltre che per iniziativa privata, possono essere anche formati d'ufficio (art. 862, comma 3); gli altri sono persone giuridiche private (art. 863, comma 2) e possono diventare persone giuridiche pubbliche quando l'autorità amministrativa lo stabilisca con suo provvedimento, riconoscendoli come enti d'interesse nazionale, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione.

Da questa premessa discende che mentre gli uni e gli altri, in quanto associazioni, non potrebbero eseguire le opere anche collettive (e soprattutto quelle individuali) interessanti soltanto un gruppo di proprietari, poichè non rientrerebbero nello scopo comune a tutti i consorziati, tale competenza può essere attribuita al Consorzio di bonifica, persona giuridica pubblica, in via istituzionale. La distinzione ha, con riferimento al sistema della legge speciale, importanti conseguenze pratiche, perciò è necessario precisare ulteriormente lo schema già delineato. Si può dunque concludere, in base a quanto precedentemente affermato, che:

1) Le opere collettive:
a) se facoltative, possono essere eseguite da apposito Consorzio di miglioramento e possono essere affidate al Consorzio di bonifica;
b) se obbligatorie, possono essere eseguite dal Consorzio di bonifica in via istituzionale da apposito Consorzio di miglioramento, in via associativa;

2) Le opere individuali, tanto a) se facoltative quanto b) se obbligatorie possono essere eseguite dai singoli proprietari o dal Consorzio di bonifica, in via istituzionale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

417 L'art. 860 del c.c. e l'art. 861 del c.c. riaffermano l'obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non sia a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonché l'obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi. Nel disciplinare i consorzi di bonifica (art. 862 del c.c.), ho creduto opportuno ammettere che ad essi sia affidata anche l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle menzionate opere di competenza privata. Particolare rilievo ha la norma, di nuova formulazione, del secondo comma dell'art. 863 del c.c., il quale, eliminato ogni dubbio sul carattere dei consorzi di miglioramento, dichiarandoli persone giuridiche private, dispone tuttavia che essi assumono, al pari dei consorzi di bonifica, il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. L'art. 865 del c.c., prevedendo infine l'ipotesi che l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, consente che si faccia luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie.

Massime relative all'art. 863 Codice Civile

Cass. civ. n. 1468/2021

In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.

Cass. civ. n. 9568/2017

I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni.

Cass. civ. n. 9709/1990

Un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, è assoggettato alla disciplina della società semplice per quanto concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuino a svolgere operazioni consortili (art. 2273 c.c.).

Cass. civ. n. 5750/1990

L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 c.c.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 c.c.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (rispettivamente in tema di costituzione del consorzio e di approvazione dello statuto), contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto.

Nel caso in cui un consorzio irriguo venga costituito prima di ottenere dalla pubblica amministrazione la concessione di derivazione di acqua pubblica, rilasciata successivamente a suo favore, la titolarità dei diritti sull'acqua spetta allo stesso consorzio, come persona giuridica distinta dai singoli consorziati, il cui diritto ad una determinata quantità di acqua è conseguente all'organizzazione interna di quest'ultimo ed all'assetto statutario dello stesso, attraverso il quale si regola l'esercizio del diritto di utenza. Rientra, pertanto, nei poteri degli organi consortili di modificare l'originario statuto del consorzio, prevedendo un diverso criterio di ripartizione dell'acqua tra i singoli consorziati.

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