Consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento
Tali consorzi prevedono, in conformità alla legge speciale, la costituzione di
due tipi di consorzi: di bonifica e di miglioramento fondiario, che hanno struttura e funzioni differenti.
Il
consorzio di bonifica ha fondamentalmente il compito della esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica (opere obbligatorie). Ad esso, tuttavia, può essere affidata l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere facoltative, di competenza privata, siano esse individuali o collettive. Queste sono le c. d.
opere di miglioramento.
Il testo della legge va chiarito. L'
art. 861 del c.c. considera le opere di bonifica di competenza privata, cioè le opere obbligatorie in base al piano di bonifica. Queste - come si è visto - possono essere individuali o collettive: le prime possono essere eseguite dai singoli proprietari, le altre non possono essere eseguite se non da gruppi di proprietari: da qui l'idea del consorzio. Ma il consorzio, una volta ideato, estende la sua sfera d'azione, dunque gli si possono affidare tanto le opere individuali quanto quelle collettive, e si rimane sempre nel campo delle opere obbligatorie: ad esse infatti si riferisce il comma 1 dell'
art. 860 del c.c.. Ma il comma 2 menziona «
altre opere » d'interesse comune a più fondi (collettive) o d'interesse particolare a uno di essi (particolari), e queste sono le opere di miglioramento che, non essendo previste nel piano di bonifica, devono considerarsi come facoltative (ai fini, appunto, della bonifica). Anche tali opere, se individuali, possono essere eseguite dai singoli proprietari, se collettive, da un Consorzio. Per queste ultime, la legge prevede la possibilità di costituzione dei Consorzi di miglioramento: oltre a quella che tutte le opere facoltative, individuali e collettive, siano affidate al Consorzio di bonifica. Le opere di competenza privata, dunque, sono: 1) obbligatorie:
a) collettive,
b) individuali; 2) facoltative:
a) collettive,
b) individuali.
I
Consorzi di bonifica, una volta costituiti, devono eseguire le opere obbligatorie: ma ad essi possono essere affidate anche quelle facoltative (collettive o individuali). I
Consorzi di miglioramento possono eseguire soltanto le opere facoltative collettive: l'
art. 862 del c.c., infatti, ne definisce la funzione, statuendo che essi possono essere costituiti «
per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica ».
La
ragione dell' estensione di competenza dei Consorzi di bonifica e della limitazione di competenza dei Consorzi di miglioramento sta nel fatto che i primi sono persone giuridiche pubbliche (art. [[n862]], comma 4) e, oltre che per iniziativa privata, possono essere anche formati d'ufficio (art.
862, comma 3); gli altri sono persone giuridiche private (art.
863, comma 2) e possono diventare persone giuridiche pubbliche quando l'autorità amministrativa lo stabilisca con suo provvedimento, riconoscendoli come enti d'interesse nazionale, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione.
Da questa premessa discende che mentre gli uni e gli altri, in quanto associazioni, non potrebbero eseguire le opere anche collettive (e soprattutto quelle individuali) interessanti soltanto un gruppo di proprietari, poichè non rientrerebbero nello scopo comune a tutti i consorziati, tale competenza può essere attribuita al Consorzio di bonifica, persona giuridica pubblica, in via istituzionale. La distinzione ha, con riferimento al sistema della legge speciale, importanti conseguenze pratiche, perciò è necessario precisare ulteriormente lo schema già delineato. Si può dunque concludere, in base a quanto precedentemente affermato, che:
1) Le opere collettive:
a) se facoltative, possono essere eseguite da apposito Consorzio di miglioramento e possono essere affidate al Consorzio di bonifica;
b) se obbligatorie, possono essere eseguite dal Consorzio di bonifica in via istituzionale da apposito Consorzio di miglioramento, in via associativa;
2) Le opere individuali, tanto
a) se facoltative quanto
b) se obbligatorie possono essere eseguite dai singoli proprietari o dal Consorzio di bonifica, in via istituzionale.