È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto(1).
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto(1).
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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ConsulenzaCass. civ. n. 9861/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.Cass. civ. n. 7890/2025
Nel contesto dell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola claim's made è valida e legittima se stabilisce che la copertura assicurativa opera solo per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta dopo un periodo di garanzia initiale, purché tale clausola sia parte di un regolamento contrattuale che garantisce comunque copertura per sinistri verificatisi durante la vigenza del contratto. La clausola non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 cod. civ., ove la perdita del diritto alla copertura assicurativa dipenda dalla richiesta del danneggiato, fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato.Cass. civ. n. 34937/2024
In tema di Fondo di previdenza generale per gli assicurati ENPAM, l'art. 28 del relativo regolamento introduce una causa di decadenza convenzionale dal diritto alla pensione ai superstiti, laddove prevede una specifica modalità formale e temporale di esercizio del diritto, costituita dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius, di modo che, non venendo in rilievo un'ipotesi di prescrizione, non si pone né il problema del rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 2946 c.c. per la prescrizione decennale, né della mancanza di una previsione in tal senso nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, rilevando, invece, i limiti stabiliti in via generale dall'art. 2965 c.c. per le decadenze convenzionali.Cass. civ. n. 28559/2024
Nel contesto di una fideiussione, va distinta la scadenza della garanzia dal termine decadenziale per la sua escussione. Quest'ultimo non deve rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore garantito e non può coincidere con la scadenza della garanzia. Clausole che fissano terminii decadenza coincidenti con la scadenza della stessa sono nulle per violazione dell'art. 2965 c.c.Cass. civ. n. 23176/2024
Le clausole contrattuali che comportano termini di decadenza per l'esercizio dei diritti patrimoniali del prestatore di lavoro devono essere sottoposte a un rigoroso vaglio di legittimità ai sensi dell'art. 2965 c.c., e non devono rendere eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio del diritto.Cass. civ. n. 22902/2024
La corte ribadisce che la clausola claims made, che condiziona la copertura assicurativa alla richiesta del danneggiato, non pone una decadenza convenzionale nulla ai sensi dell'art. 2965 cod. civ., ma è parte della definizione del rischio assicurato. La clausola è valida se prevede una retroattività pluriannuale e un periodo di ultrattività adeguato, non producendo vessatorietà per delimitazione dell'oggetto contrattuale.Cass. civ. n. 21858/2024
La valutazione circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, a norma dell'art. 2965 cod. civ., appartiene alla competenza del giudice di merito. Quest'ultimo deve considerare la brevità dello specifico termine e la particolare situazione del soggetto coinvolto. In sede di legittimità, tale decisione può essere censurata solo attraverso la denuncia di errori giuridici specifici, non potendo sollecitare semplicemente una diversa valutazione dei fatti già effettuata dal giudice di merito. La norma in esame, infatti, fissa i parametri della valutazione ma demanda al giudice la loro concreta applicazione.Cass. civ. n. 21036/2024
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.Cass. civ. n. 20873/2024
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo. La richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c.Cass. civ. n. 12462/2024
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.Cass. civ. n. 5165/2024
La clausola claims made in un contratto di assicurazione non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., poiché la richiesta del danneggiato costituisce un fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato.Cass. civ. n. 12908/2022
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.Cass. civ. n. 8894/2020
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.Cass. civ. n. 4661/2007
Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 6 Ottobre 2003).Cass. civ. n. 8680/2000
La natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta.Cass. civ. n. 3608/1998
Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma 5, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.Cass. civ. n. 3186/1998
La valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per, evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro e, con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni — che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro — potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. degli edili, ma ha annullato la medesima per omessa considerazione della lettera con cui l'interessato, nel termine previsto, aveva manifestato l'intenzione di far valere i suoi diritti).Cass. civ. n. 9764/1995
Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto.
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