Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21036 del 26 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di clausole "claims made" nei contratti di assicurazione della responsabilitą civile, tali clausole sono considerate come una delimitazione dell'oggetto del contratto e non come clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c., escludendo pertanto la necessitą di specifica approvazione per iscritto.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione della responsabilitą civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato č fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilitą civile, nel contesto del pił ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" č pienamente partecipe.

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