Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5165 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'erronea qualificazione della clausola claims made come clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. e come clausola regolante una decadenza troppo difficoltosa ex art. 2965 c.c. comporta l'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda dell'Azienda Universitaria nei confronti delle ricorrenti per aver oltrepassato il periodo di efficacia della tutela.

(massima n. 2)

La clausola claims made in un contratto di assicurazione non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., poiché la richiesta del danneggiato costituisce un fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato.

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