Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunziare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti(1).
Note
(1)
La decadenza legale costituisce sempre un istituto eccezionale, in deroga al principio generale secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è soggetto a limitazioni ed il titolare ne può godere quando, dove e come gli pare più opportuno: da ciò discende che tali decadenze non possono subire estensioni per analogia. La decadenza legale, inoltre, può essere disposta nell'interesse generale, ossia in relazione a diritti indisponibili, non potendo pertanto essere in alcun modo modificata nè sottoposta a rinunzia dalle parti; osservazioni che non sono invece applicabili, qualora la stessa decadenza sia sancita a tutela di un interesse individuale, riguardante cioè diritti disponibili, come si ricava argomentando a contrario dal medesimo articolo.