(massima n. 1)
Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non č necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine č destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto.