(massima n. 1)
Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma 5, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validitą del termine stesso a norma dell'art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevitą, bensģ avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.