(massima n. 1)
La prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, c.c. non si applica all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la societą, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della societą, ma da un accordo intervenuto tra i soci per agevolare e rendere possibile quel finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale ed il suo ordinamento interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialitą genetica con questi ultimi.