(massima n. 1)
Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatta nei confronti del socio dopo la cancellazione della societā dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, secondo comma, c.c., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, č soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima societā; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, primo comma, c.c. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.