(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 2929 c.c., la quale stabilisce che le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non hanno effetti riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, si riferisce unicamente ai vizi di forma che comportano la nullità dei singoli atti esecutivi: da questa tipizzazione normativa sono escluse perciò le ipotesi di illegittimità dell'esecuzione per mancanza, nel creditore procedente, del diritto a procedere a esecuzione forzata, o perché l'esecuzione viene esercitata su beni che non sono pignorabili oppure non appartengono al debitore esecutato. Conseguentemente la norma indicata non può trovare applicazione quando, trattandosi di espropriazione di un immobile gravato da ipoteca per un debito altrui, il pignoramento e i successivi atti esecutivi siano compiuti nei confronti del debitore, anziché nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, come dispone l'art. 604 c.p.c. poiché in tale ipotesi l'azione esecutiva non è diretta contro il soggetto passivamente legittimato e, perciò, in quanto illegittima, è intrinsecamente e assolutamente inidonea ad attuare la funzione dell'espropriazione forzata, precludendo il trasferimento coatto all'aggiudicatario o all'assegnatario del diritto di proprietà sull'immobile illegittimamente assoggettato all'espropriazione.