Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca(1).
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843 [2839 n. 1, 2845, 2887].
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti [2410 n. 1, 2413 n. 5, 2414 bis, 2417 ss.] č iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [2415 n. 1, 2417]. Per l'annotazione [2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [2839 n. 1](2).
Note
(1)
Tra i titoli di credito che possono ricevere garanzia ipotecaria riveste sicuramente una particolare importanza la cambiale, seguita poi dall'assegno e dai titoli rappresentativi di merci (ad esempio, la ricevuta di carico
ex art.
1684, la fede di deposito
ex art.
1790 e
1795). Risulta poi opportuno specificare che l'ipoteca, volontaria o giudiziale (v. art.
2808), offre garanzia soltanto nei confronti dell'obbligazione per la quale è stata posta in essere e non anche per il pagamento della cambiale nel senso del concreto adempimento del rapporto sottostante, a meno che questo effetto non sia esplicitamente sancito
ex lege.
(2)
Per quanto riguarda invece i titoli di credito cosiddetti nominativi, si ritiene che non debbano essere soggetti alle formalità sancite dalla disposizione in esame, nell'ipotesi di una garanzia di tipo ipotecario, in quanto non risultano esplicitamente citati dalla norma.
Ratio Legis
La norma in commento è finalizzata ad una ulteriore tutela del creditore: egli infatti, se possiede un titolo di credito come la cambiale soggetto ad ipoteca, può, non ottenendo adeguata soddisfazione per il proprio credito, sia agire tramite la procedura di esecuzione sull'intero patrimonio del debitore, sia chiedere l'adempimento con preferenza sull'immobile ipotecato. Tale tutela offre, di conseguenza, una peculiare efficacia al possessore del titolo (nella cambiale, il giratario).