Le
obbligazioni di società costituiscono il tipico strumento messo a disposizione delle s.p.a. per la raccolta di
capitale di credito. Le obbligazioni sono qualificabili come
titoli di credito, al portatore o nominativi, rappresentanti
frazioni di uguale valore nominale di un’unica operazione di finanziamento di massa della società.
Al pari delle azioni, dunque, le obbligazioni hanno
valore standardizzato e sono naturalmente destinate alla
circolazione sul mercato; a differenza delle azioni, tuttavia, i diritti incorporati nel titolo non originano e
non attengono al rapporto sociale, bensì al sottostante
contratto di finanziamento tra la società e l’obbligazionista. Mentre l’azionista sopporta a pieno titolo il rischio sotteso all’attività imprenditoriale, l’obbligazione attribuisce al suo titolare il
diritto ad una remunerazione periodica nonché il
diritto al rimborso del capitale prestato, alla scadenza dell’obbligazione.
Quanto alla regolamentazione del mercato finanziario, le obbligazioni vengono qualificate come valori mobiliari e quindi come
strumenti finanziari. Esse possono essere quotate nei mercati regolamentati, alle condizioni fissate dai regolamenti adottati dalle società di gestione del mercato.
Prima della riforma del diritto societario, l'emissione delle obbligazioni era tradizionalmente consentita solo alle
società per azioni e
in accomandita per azioni.
Ad oggi, il divieto è venuto meno e le s.r.l. possono emettere
titoli di debito soggetti ad autonoma disciplina.
Va notato, tuttavia, che il legislatore ha consentito alla società per azioni l’emissione di obbligazioni di valore complessivo
non superiore al doppio del valore del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili (art.
2412).
I limiti all’emissione si giustificano con l’esigenza di
contenere il livello d’indebitamento della società, evitando un eccessivo squilibrio tra capitale di credito e capitale di rischio.
Inoltre, la riforma è intervenuta sulla ripartizione di competenze in merito all’
emissione dei titoli obbligazionari. Mentre in precedenza si prevedeva che la relativa delibera dovesse essere adottata dall’a
ssemblea straordinaria, la norma in oggetto oggi dispone che la competenza decisionale spetti unicamente agli
amministratori, fatta salva la possibilità per lo statuto di rimettere tale materia all’apprezzamento dell’organo assembleare.
Inoltre, secondo l’opinione prevalente, l’emissione può formare oggetto di
delega da parte del consiglio di amministrazione in favore di uno o più
amministratori delegati, con l’unico limite per cui non deve trattarsi di
obbligazioni convertibili in azioni, dal momento che l’emissione di quest’ultima tipologia di obbligazioni è espressamente riservata dall’art.
2381, co. 4 al
plenum del consiglio di amministrazione.