La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione(1)(2).
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima(3).
Note
(1)
Tale comma è stato così modificato dall'art. 15, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario).
(2)
Il classico titolo all'ordine che può essere sottoposto ad ipoteca è la cambiale, per la cui cancellazione è necessario il consenso del creditore, con annotazione del nominativo nei registri immobiliari appositi, soltanto però qualora la girata sia posta in essere mediante firma autenticata.
(3)
Proprio il carattere accessorio dell'obbligazione dei giranti è alla base della circostanza sancita dall'ultima comma del presente articolo: la cancellazione, infatti, produce l'assoluta impossibilità che che il portatore della cambiale ponga in atto il procedimento esecutivo nei confronti del bene garantito, anche se l'orientamento dottrinale prevalente reputa che la perdita del diritto di regresso abbia luogo esclusivamente se l'estinzione dell'ipoteca è dovuta ad un fatto del creditore
ex art.
2869 (ad esempio, nell'ipotesi in cui il consenso alla cancellazione discenda dalla rinunzia all'ipoteca medesima
ex art
2879).