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Articolo 2819 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sentenze arbitrali

Dispositivo dell'art. 2819 Codice Civile

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [825 c.p.c.](1).

Note

(1) Il lodo arbitrale al quale la disposizione fa riferimento deve essere emesso nell'ambito di un arbitrato rituale ed è necessario che abbia ad oggetto una condanna. Il ruolo di controllo del giudice ordinario sul tema è fondamentale: infatti solo qualora il lodo in esame venga reso esecutivo dal tribunale tramite decreto, potrà configurare un titolo valido per iscrivere l'ipoteca giudiziale.

Ratio Legis

La norma in commento è posta al fine di consentire la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza di un lodo arbitrale reso esecutivo ex art. 825 c.p.c., e per questo equiparabile alle sentenze e ai decreti ingiuntivi richiamati nella disposizione precedente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 2819 Codice Civile

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C. T. chiede
giovedì 13/06/2024
“Ho un Lodo Arbitrale che mi vede Creditore di una Società SpA. Iscrivendo un'ipoteca sui terreni di proprietà di detta SpA cosa accade? Sono Creditore, ma se la Società non pagherà mai ed anzi va in fallimento, io cosa debbo fare per ottenere i miei soldi? Eventualmente sono disponibile a prendere i suddetti terreni (non più agricoli ma sportivi)?”
Consulenza legale i 19/06/2024
L’art. 2819 c.c., rubricato “Sentenze arbitrali”, risponde in maniera inequivoca a ciò che qui viene chiesto, disponendo che si può iscrivere ipoteca in forza di lodo degli arbitri a condizione che lo stesso sia stato reso esecutivo.
La norma si riferisce al lodo che si stato emesso nell’ambito di un arbitrato rituale e che abbia necessariamente ad oggetto una condanna; è pacifica la tesi secondo cui, invece, la stessa non può trovare applicazione nel caso dei c.d. “arbitrati irrituali”, i quali, per l’impossibilità di acquistare il carattere della esecutività, non possono essere titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

E’ stato in giurisprudenza precisato (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari n. 417 del 19.04.2001), argomentando dall’ultima parte dell’art. 2819 c.c., che il lodo arbitrale rituale non ha natura di pronuncia giurisdizionale ma ha l'attitudine ad acquisire l'efficacia del giudicato, in quanto solo se viene dichiarato esecutivo seguendo la procedura prevista dall’art. 825 del c.p.c., diviene idoneo ad essere eseguito nel territorio della Repubblica e costituisce titolo esecutivo ex art. 474 del c.p.c., ovvero presupposto idoneo sia per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale che per la trascrizione od annotazione sui registri immobiliari.

Una volta iscritta l’ipoteca sui terreni di proprietà della società debitrice, troveranno applicazione le ordinarie regole dettate dal codice civile in ordine a tale particolare diritto reale di garanzia, la cui peculiare finalità va individuata nell’attribuire al creditore il potere di espropriate il bene o i beni sui quali l’ipoteca è stata costituita (ius distrahendi) e di essere soddisfatto con preferenza (c.d. ius praelationis) sul ricavato dall’espropriazione (cfr. art. 2808 del c.c.).

Per quanto concerne la scelta dei beni sui cui iscrivere ipoteca, si ricorda che spetta indubbiamente al creditore scegliere discrezionalmente quali e quanti beni del debitore assoggettare ad iscrizione ipotecaria (art. 2828 del c.c.); tuttavia, nell’ipotesi in cui l’iscrizione dovesse essere effettuata su beni del debitore il cui valore complessivo ecceda di un terzo l’importo dei crediti iscritti, oltre accessori, al debitore è concesso il rimedio della c.d. “riduzione dell’ipoteca”.
A tale riguardo si vuole qui richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 6533 del 05.04.2016, nella quale la S.C. asserisce che la condotta del creditore che, nell’iscrivere un’ipoteca giudiziale, non abbia osservato la normale diligenza, onde evitare che fossero ad essa assoggettati beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, integra gli estremi dell’abuso del diritto, con conseguente obbligo per lo stesso creditore procedente di risarcire i danni che ne siano derivati al debitore.

Altro aspetto che si chiede di prendere in considerazione è quello delle conseguenze che può avere un eventuale fallimento (ora “liquidazione giudiziale”) della società debitrice sull’ipoteca già iscritta.
Ebbene, come è noto la liquidazione giudiziale, sotto il profilo dei creditori, apre il concorso degli stessi sul patrimonio del soggetto che vi è sottoposto; ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato attraverso tale procedura, per poi giungere alla fase della liquidazione dell’attivo, la quale si sviluppa con la predisposizione del programma di liquidazione, da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori; la cessione dei beni ed, infine, la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita.

Solo in questo momento sarà possibile vedere soddisfatto il proprio credito, essendo precluso a ciascun creditore, dal momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali, le quali, come prospettato nel quesito, potrebbero consentire di chiedere in assegnazione ed a soddisfacimento del proprio credito la proprietà di quei beni sui quali era stata iscritta ipoteca.