(1)Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente [2777, 2782, 2783]:
- 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
- 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772(2);
- 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- 5 bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775 bis [2643 nn. 1-4, 2645 bis, 2825 bis](3).
Note
(1)
Tale articolo è stato così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Si veda a tal proposito l'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili). Tale imposta è comunque stata cancellata in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, ad eccezione del caso in cui il presupposto per l'applicazione di essa si sia verificato in un momento anteriore alla suddetta data, per cui continua a dover essere corrisposta, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
(3)
Il numero è stato inserito dall'art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), poi convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.