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Articolo 2780 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ordine dei privilegi sugli immobili

Dispositivo dell'art. 2780 Codice Civile

(1)Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente [2777, 2782, 2783]:

  1. 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
  2. 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
  3. 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
  4. 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772(2);
  5. 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
  6. 5 bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775 bis [2643 nn. 1-4, 2645 bis, 2825 bis](3).

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Si veda a tal proposito l'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili). Tale imposta è comunque stata cancellata in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, ad eccezione del caso in cui il presupposto per l'applicazione di essa si sia verificato in un momento anteriore alla suddetta data, per cui continua a dover essere corrisposta, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
(3) Il numero è stato inserito dall'art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), poi convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Ratio Legis

Tale disposizione deve essere integrata con il disposto dell'art. 2777, il quale sancisce la priorità assoluta dei crediti inerenti alle spese di giustizia. La priorità dettata permane anche ove nuove leggi speciali introducano dei privilegi a tutela di altri crediti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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