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Articolo 2775 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

Dispositivo dell'art. 2775 Codice Civile

I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali(1).

Note

(1) Il privilegio ha ad oggetto tutti quegli immobili che subiscono miglioramenti o bonifiche di ogni tipo.

Ratio Legis

La disposizione in commento deve essere messa in relazione con la L. 12 febbraio 1942, n. 183, che presuppone l'iscrizione del credito sottoposto a privilegio in uno speciale registro (R. D. 215/1933), dopo l'adeguata suddivisione delle spese tra i rispettivi proprietari.

Spiegazione dell'art. 2775 Codice Civile

Crediti per opere di bonifica garantiti dal privilegio

Anche questo privilegio, ignoto al codice del 1865, deriva dalle leggi speciali, e precisamente dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, i, cui principii sono stati inseriti, con opportune modifiche, negli articoli 857 a 865.

Secondo tali disposizioni, le opere destinate al potenziamento agri­colo della nazione possono avere per scopo o la bonifica integrale dei terreni inclusi nei relativi comprensori, o semplicemente il miglioramento fondiario. Alle spese occorrenti sia per le une che per le altre, meno che nella parte posta a carico dello Stato, sono chiamati a contribuire
i proprietari interessati, che a tal fine possono essere costituiti in con­sorzio.

Ora, riguardo alle spese per le opere di bonifica, l'art. 21 del citato R. D. 13 febbraio 1933 dispone che «i contributi di proprietari nelle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio.... costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privi­legi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali ».


Crediti per opere di miglioramento fondiario

Per quanto invece riguarda le opere di miglioramento fondiario, l'art. 72 del decreto sopra ricordato, nel secondo comma stabilisce che «...Approvato il piano (delle opere da eseguire); fatta iscrizione dell'onere di ciascun consorziato.... i contributi, entro i limiti d'importo previsti dal piano, sono garantiti da privilegio » ; e nel terzo comma soggiunge : « Il privilegio prende grado dopo quello dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima dell'iscrizione ».


Coordinamento dell’articolo con l’art. 864. Efficacia del privilegio nei confronti dei diritti dei terzi

In relazione alle disposizioni della legge speciale sopra ripor­tate dobbiamo ora esaminare l'art. 864 che, con riferimento all'una ed all'altra categoria di opere suindicate, stabilisce che i contributi dei proprietari « sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per la imposta fondiaria ». Tale disposizione che riproduce quella dell'art. 21 della legge speciale, si sarebbe potuta interpretare nel senso ch'essa avesse inteso di richiamare sia i privilegi di riscossione che quello so­stanziale, di credito, stabiliti per l'imposta fondaria se, ad eliminare ogni possibilità di equivoco, non fosse intervenuta la disposizione dell’art. 2775, la quale, accordando esplicitamente ai crediti verso i pro­prietari tenuti al contributo un privilegio sostanziale, lascia chiaramente Intendere che la disposizione dell'art. 864 deve essere riferita unicamente ai privilegi di riscossione.

Coordinati così i due articoli, veniamo ora ad illustrare la vera por­tata ed efficacia del privilegio in esame.

Anzitutto va osservato ch'esso compete sia che le opere siano state eseguite dallo Stato, che dai consorzi dei proprietari ; ed anche nel caso in cui tali proprietari non fossero riuniti in consorzio (cfr. articoli 859, 86o, 86z e 863 cod. civ., in relazione agli articoli 21 e 72 R. D. 13 febbraio 193o).

Circa i rapporti del privilegio con le ipoteche che i terzi avessero iscritto sull'immobile, il codice nulla dispone ; e quindi deve aversi riguardo alla legge speciale. Ora questa legge, per quel che si riferisce alle opere di bonifica, usa al privilegio stesso un trattamento in tutto simile al privilegio dell'imposta fondaria (art. 21) ; e perciò è da ritenere che, venendo esso in conflitto con le ipoteche iscritte dai terzi, anche prima del sorgere del credito privilegiato, sui terreni soggetti a boni­fica, prevale sulle medesime. E lo stesso è a dirsi del conflitto con gli altri diritti che i terzi avessero acquistato sull'immobile. Il contrario invece la legge dispone per quel che riguarda i crediti per opere di migliora­mento fondiario, come risulta dalla disposizione dell'art. 72, sopra ricordata.


Formalità per la costituzione del privilegio delle opere di miglioramento

Il secondo comma dell'articolo in esame conserva il sistema della legge speciale anche per quel che riflette le formalità alle quali la costituzione del privilegio è subordinata, e cioè la iscrizione, per i soli crediti delle opere di miglioramento, in un apposito registro pubblico (art. 72).


Altri privilegi, affini, introdotti da leggi speciali

Avvertiamo infine che, oltre ai crediti previsti nell'articolo del codice, altri ve ne sono, di natura affine, assistiti ugualmente da privilegio, in conformità delle leggi speciali che il codice, pur senza ri­chiamarle, mantiene in vigore : tali i crediti per mutui concessi dalla Cassa DD. PP. Ai consorzi di bonifica, d'irrigazione e idraulici di terza categoria, di cui all'art. 78 T. U. leggi sulla Cassa DD. PP. 2 gennaio 1913, n. 453.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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