Chiarimento della disposizione dell'art. 2781
Dopo avere stabilito negli articoli precedenti l'ordine fra i diversi privilegi mobiliari ed immobiliari previsti nel codice, il legislatore si è proposto con i tre ultimi articoli di questo capo di dare alcune norme di carattere generale per risolvere alcune ipotesi di conflitto tra più privilegi di grado diverso ed il credito pignoratizio, o fra privilegi contemplati da leggi speciali e privilegi previsti dai codice, quando le leggi suddette non avessero fornito una indicazione sicura del grado di preferenza ch'esse avevano inteso di accordare.
La prima ipotesi, prevista nell'art. 2781, è resa oggi possibile dalla eliminazione del pegno dal novero dei privilegi. Per meglio rendersi conto della portata dell'articolo suddetto, è opportunO fare uno dei casi pratici in cui la legge assegna adun privilegio, in deroga all'art. 2748, comma, un grado di preferenza superiore a quella del pegno, mentre, insieme a questo, concorre con un altro privilegio, meno favorito del credito pignoratizio, ma più favorito dell'altro privilegio. Cosi, pongasi che A affidi momentaneamente un mobile ch'egli deteneva in pegno ad un Tizio. Questi, nel prendere alloggio in un albergo, v'introduce tale mobile, senza che l'albergatore B fosse a conoscenza del diritto del creditore pignoratizio. Lo stesso albergatore, non soddisfatto del suo credito di somministrazioni, pignora il mobile e ne ottiene la vendita nei modi stabiliti dal cod. di pr. civ. Alla distribuzione del prezzo relativo si trovano a concorrere l'albergatore, il creditore pignoratizio A, e lo Stato per credito d'imposta di successione. Ora, per la disposizione dell'art. 2 76o, 2 0 comma, il creditore B sarebbe preferito al creditore pignoratizio A, che, a sua volta, per la disposizione dell'art. 2748, 1' comma, avrebbe la preferenza sul privilegio dello Stato. Ma questi, seguendo la graduatoria di cui all'art. 2778, avrebbe la preferenza sull'albergatore A. Quale ordine si sarebbe dovuto osservare fra i tre creditori concorrenti ? Se si fosse collocato in primo grado lo Stato, nel secondo l'albergatore B, e nel terzo il creditore pignoratizio A, questi sarebbe stato pregiudicato dalla preferenza accordata allo Stato contro la disposizione dell'art. 2748 ; se si fossero collocati prima A, poi lo Stato e.poi B, sarebbe stato quest'ultimo a dolersi giustamente della violazione in suo danno ; collocando al primo posto B, ,uno degli altri due creditori avrebbe lamentato la violazione dell'articolo 2778 o 2748. Volendo quindi ottemperare al disposto di tutti gli articoli suindicati, il giudice non avrebbe avuto via di uscita. Ma poiché una soluzione bisognava pure adottarla, il codice si è determinato a dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno, anche la preferenza sull'altro privilegio che, stando all'art. 2778, avrebbe dovuto essere collocato in un grado anteriore. A ciò provvede precisamente l'art. 2781, stando al quale, per seguire l'esempio sopra citato, il primo ad essere soddisfatto dovrebbe essere l'albergatore, poi il creditore pignoratizio ed infine lo Stato.
Si comprende che l'ipotesi contemplata nell'art. 2781 non può verificarsi riguardo ai privilegi generali, i quali sono sempre posposti al creditore pignoratizio ed a tutti i privilegi, speciali. È perciò che la disposizione in esame fa menzione salvo dei privilegi speciali.
Concorso di crediti ugualmente privilegiati
Il primo comma dell'art. 2 782 riproduce la disposizione del-l'art.- 1954 del codice precedente, che accoglieva l'insegnamento del giureconsulto Paolo, secondo cui i privilegi si eiusdem tituli fuerint concurrunt, licet diversitas temporis in his fuerittognun vede la razionalità di tale regola.
Per crediti egualmente privilegiati, poi, devono intendersi non solo quelli della stessa natura, ma anche quelli che, pur essendo di diversa natura, godono però dello stesso grado di prelazione, sia che questo si evinca dal fatto che essi sono contenuti nella medesima disposizione di legge, come i crediti del vettore, del mandatario, del depositano o del sequestratario (articoli 2761 e 2 778, n. 10), sia dalla equiparazione con altri privilegi di cui non sia dubbio il grado (cosi l'art. i L. 3 dicembre 1931, n. 1580, dichiara il credito per spese di spedalità privilegiato nello stesso grado del privilegio accordato alle spese d'infermità dall'art. 1956, n. 3, del codice civ. del 1865, al quale oggi corrisponde l'art. 2751, n.2).
Naturalmente la regola in discorso non trova più applicazione quando è la stessa legge, come abbiamo avuto più volte occasione di vedere, che, pur prevedendo più crediti in un unico articolo, o anche in un'unica disposizione, attribuisce però ad essi un grado diverso di preferenza, nei reciproci confronti ; cosi, per es., l'ultimo comma dell'art. 2758, mentre accorda all'imposta di consumo lo stesso privilegio di quello attribuito ai crediti dello Stato per tributi indiretti, stabilisce però che il privilegio, relativo si esercita subordinatamente a quello dello Stato. Altre volte la diversità di grado fra crediti ugualmente privilegiati vien fatta dalla legge dipendere dalla data diversa della loro creazione, (come avviene per alcuni privilegi di diritto marittimo), o del compimento della formalità alla quale il privilegio è subordinato (c concorso del privilegio del venditore di macchine con quello dell'anno che ne abbia anticipato prezzo, la preferenza è accordata al banca che abbia trascritto per primo — art. 2762, ult. comma).
Concorso di crediti che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti ad ogni altro credito
Il secondo comma dell'art. 2782 regola il concorso di più crediti ognuno dei quali viene dichiarato dalla relativa legge speciale privilegiato sopra ogni altro credito, come avviene di frequente nelle leggi tributarie. In tali casi il legislatore ha considerato che, in mancanza di una più precisa designazione della legge che potesse determinare la preferenza di uno di detti privilegi sugli altri, nei loro reciproci rapporti dovessero avere l'identico trattamento, concorrendo per contributo. Si comprende che la regola suddetta deve trovare applicazione anche in quei casi in cui la legge speciale fa seguire alla dichiarazione. di preferenza sopra ogni altro credito, una limitazione nei confronti di un determinato privilegio al quale sia subordinata la collocazione di quello previsto nella legge speciale. Cosi, ad es., il R. D. 27 marzo 1913, n. 312, per l'esercizio della pesca in Libia, dichiara i crediti relativi prevalenti « a qualsiasi altro possa vantarsi sul prodotto della pesca, salvo gli eventuali diritti dello Stato (per tributi indiretti) ». Concorrendo tali crediti con altri crediti peri quali altra legge contenga una simile dichiarazione (di subordinazione cioè solo ai tributi indiretti dello Stato), nei reciproci rapporti essi dovranno essere collocati nello stesso grado.
Crediti per i quali la legge speciale non stabilisce alcun grado di preferenza
Infine, l'art. 2783, che non trova riscontro nel codice precedente, prevede l'ipotesi che una legge speciale, nel dichiarare privilegiato un determinato credito, ometta poi di stabilirne il grado di prelazione, e non fornisca neppure alcun criterio dal quale esso potesse, sia pure indirettamente, arguirsi. In tali casi il codice stabilisce che il privilegio stesso debba trovare collocazione dopo ogni altro privilegio speciale previsto nel codice.
Se poi concorressero più privilegi che si trovassero nella condizione suddetta, si renderebbe allora applicabile, nei loro reciproci rapporti, la disposizione del primo comma dell'art. 2782, e cioè la ripartizione del prezzo per contributo.