Crediti garantiti dal privilegio. Rinvio alle leggi speciali
Per rendersi conto di questo privilegio, del quale il codice del 1865 non faceva alcun cenno, bisogna far capo alle leggi speciali che lo hanno creato, e precisamente al T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. D. rz dicembre 1933, n. 1 775 e all'altro R. D. 3 maggio 1937, n. 899, contenente disposizioni regolamentari per i canali demaniali. Il primo, nell'art. 39, dispone che «i credit!. dello Stato (relativi alle concessioni di acque pubbliche) per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero: sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato ». Tale privilegio poi, ai sensi del 2 comma dello stesso articolo, «prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del codice civile ».
Inoltre va tenuto presente il successivo art. 68, ult. comma, il quale, per il caso che vengano costituiti dei consorzi per la utilizzazione dell'acqua pubblica, dispone che «le quote consorziali (dovute dai singoli utenti del consorzio in conformità del piano di riparto formato a termini dello stesso articolo) sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette ».
A sua volta, il R. D. 3 maggio 1937, nell'art. 23 dopo avere stabilito le modalità di riscossione dei canoni per le acque dispensate dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere, dispone nell'ultimo comma che “I crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio sancito dall'articolo 39, I0 e 20 comma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”.
Il codice ha inteso di richiamare, con la più sintetica formola del primo comma, riservandosi di stabilire poi, col successivo art. 278o, il grado che compete al relativo privilegio quando viene in concorso con gli altri privilegi immobiliari previsti nello stesso codice. Il concorso, invece, fra più crediti privilegiati previsti nelle leggi suddette, è regolato dalle leggi medesime, per le quali i crediti di cui agli articoli 39 T. U. II dicembre 1933 e 23 R. D. 3 maggio 1937 concorrono fra loro in egual modo, mentre quelli di cui agli articoli 68 e 83 dello stesso T. U. I dicembre 1933, vengono collocati dopo di essi.
Nessuna formalità si richiede dalle leggi suddette per la costituzione di questo gruppo di privilegi.
Conflitto con i diritti dei terzi
Importante è la disposizione del secondo comma dell'articolo in esame, che, in previsione del conflitto di questo privilegio con i diritti acquistati anteriormente dai terzi, dà la preferenza a questi ultimi ; riferendosi, per la determinazione dell'anteriorità del diritto del terzo, alla data della concessione, se si tratta di canoni, ed alla data del sorgere del credito, se si tratta di lavori.
Fra i diritti suddetti vanno comprese anche le ipoteche : e, per questa parte, il privilegio fa eccezione alla norma dell'art. 2748, 2° comma. Invece il privilegio prevale sempre sui diritti che i terzi avessero acquistato posteriormente.