(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2737 e 2731 c.c., il giuramento decisorio può essere deferito (sia pure con i limiti di efficacia di cui agli artt. 2731 e 1398 c.c.) a colui che rappresenta la parte del processo, non già a colui che si assume essere stato rappresentante nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, quando la parte che si sostiene essere stata mandante in tale rapporto neghi di aver conferito mandato con rappresentanza, in quanto il primo (qualunque sia il motivo della sua chiamata nella causa in cui il rapporto stesso è stato dedotto) non può in alcun modo impegnare quest'ultimo mediante la prestazione del giuramento. In siffatta ipotesi, incombendo al terzo contraente l'onere di provare l'avvenuto conferimento di poteri di rappresentanza dalla parte suindicata alla persona con la quale ha contrattato, il giuramento decisorio è ammissibile ed efficace solo se deferito al preteso mandante.