Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 234 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riferimento

Dispositivo dell'art. 234 Codice di procedura civile

Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo (1) all'avversario nei limiti fissati dal codice civile (2) (3).

Note

(1) Il giuramento decisorio può essere riferito (dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale) soltanto dopo che sia stato ammesso dal giudice e prima che la parte si sia dichiarata pronta a prestare giuramento; inoltre, il riferimento è prescluso dalla mancata presentazione della parte senza giustificato motivo (art. 239 del c.p.c.).
Deve trattarsi comunque di fatti comuni ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 2739 del c.c..
(2) I limiti di cui al codice civile sono stabiliti all'art. 2739 del c.c..
La parte che sceglie di riferire il giuramento anziché prestarlo o rifiutarlo, non può modificare la formula predisposta dalla controparte, né limitare il riferimento a parte di essa.
(3) Le eventuali contestazioni in ordine alla ammissibilità del giuramento decisorio, così come articolato, devono essere sollevate prima del riferimento, facendole risolvere dal giudice, e non già in sede di riferimento.

Ratio Legis

La possibilità di "riferire" il giuramento riequilibra la posizione delle parti nel processo, consentendo a colui che sia chiamato a prestare il giuramento decisorio di addossare al deferente la responsabilità della relativa scelta e, di conseguenza, dell'esito del giudizio, totale o parziale.

Spiegazione dell'art. 234 Codice di procedura civile

Gli artt. 234 e 235 c.p.c. sono applicabili al solo giuramento decisorio e contemplano entrambi la dichiarazione, proveniente da colui al quale il giuramento è deferito, d'esser pronto a prestarlo.
Tale dichiarazione segna il momento ultimo sia per il riferimento del mezzo al soggetto deferente sia per la revoca del giuramento da parte di quest'ultimo.

In assenza di una espressa previsione di legge, può affermarsi che la dichiarazione qui prevista possa intervenire sia prima che dopo l'ordinanza che ammette il giuramento, e ciò fino all'udienza fissata per l'assunzione dello stesso ex art. 202 del c.p.c..

Inoltre, poiché la dichiarazione in discorso preclude il riferimento, si ritiene che debbano rispettarsi i medesimi requisiti di forma necessari per questo.

Il giuramento decisorio può essere riferito dal delato al deferente nel rispetto delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 2739 del c.c., ossia se il fatto che ne forma il tema di prova sia comune ad entrambe le parti.

Il riferimento, al pari del deferimento, costituisce istanza istruttoria a sé stante, la cui ammissibilità dev'essere autonomamente valutata sia in relazione ai requisiti di capacità e forma che alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2739 del c.c..

In particolare, per riferire il giuramento occorre la capacità di cui al combinato disposto degli artt. 2737 e 2731 c.c., mentre, per quanto concerne i requisiti di forma, l'assimilazione al deferimento induce a ritenere analogicamente applicabili le regole di cui all'art. 233 del c.p.c..

Il riferimento deve provenire dalla parte personalmente o da un suo mandatario speciale, e può farsi oralmente o per iscritto, finchè la parte stessa non abbia dichiarato d'esser pronta a giurare e comunque non oltre l'udienza fissata per l'assunzione del giuramento ex art. 202 del c.p.c..

Massime relative all'art. 234 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1111/1999

Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltą che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!