Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo (1) all'avversario nei limiti fissati dal codice civile (2) (3).
Note
(1)
Il giuramento decisorio può essere riferito (dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale) soltanto dopo che sia stato ammesso dal giudice e prima che la parte si sia dichiarata pronta a prestare giuramento; inoltre, il riferimento è prescluso dalla mancata presentazione della parte senza giustificato motivo (art. 239 del c.p.c.).
Deve trattarsi comunque di fatti comuni ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 2739 del c.c..
Deve trattarsi comunque di fatti comuni ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 2739 del c.c..
(2)
I limiti di cui al codice civile sono stabiliti all'art. 2739 del c.c..
La parte che sceglie di riferire il giuramento anziché prestarlo o rifiutarlo, non può modificare la formula predisposta dalla controparte, né limitare il riferimento a parte di essa.
La parte che sceglie di riferire il giuramento anziché prestarlo o rifiutarlo, non può modificare la formula predisposta dalla controparte, né limitare il riferimento a parte di essa.
(3)
Le eventuali contestazioni in ordine alla ammissibilità del giuramento decisorio, così come articolato, devono essere sollevate prima del riferimento, facendole risolvere dal giudice, e non già in sede di riferimento.