(massima n. 1)
Dal complesso della vigente normativa previdenziale non č ricavabile un principio generale di indisponibilitā dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto puō affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti, la cui Ģindisponibilitāģ trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento considerato ammissibile dalla S.C. di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).