(massima n. 1)
In materia di previdenza dei lavoratori agricoli, il carattere pubblicistico del rapporto previdenziale. correlato all'iscrizione di questi ultimi negli appositi elenchi nominativi, e l'indisponibilitā del diritto a pensione (nella specie, di invaliditā) non vietano che possano costituire oggetto di giuramento in particolare, suppletorio i fatti materiali che rappresentano il sostrato e la premessa per l'affermazione o la negazione del diritto alla posizione previdenziale, come, ad esempio, il fatto dell'assunzione o dell'associazione di persone per l'esecuzione di una determinata attivitā, con precisazione delle concrete modalitā di espletamento del relativo rapporto.