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Articolo 779 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Donazione a favore del tutore o protutore

Dispositivo dell'art. 779 Codice Civile

È nulla la donazione [1418 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto(1) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [385, 388 c.c.].

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599(2).

Note

(1) Si tratta del conto finale dell'amministrazione che il tutore è tenuto a presentare entro due mesi dalla cessazione delle sue funzioni per rendere conto della gestione del patrimonio dell'interdetto.
(2) La donazione fatta al padre, alla madre, ai discendenti o al coniuge del tutore o del protutore è ugualmente nulla, in quanto tali persone si presumono interposte.

Ratio Legis

Il tutore può avere una grande influenza sull'incapace, in considerazione del ruolo svolo e dell'infermità di quest'ultimo. Par tale motivo le donazioni compiute dall'interdetto in favore del tutore sono nulle.

Spiegazione dell'art. 779 Codice Civile

Più che di incapacità si tratta di divieto a ricevere per donazione; esso si riferisce non solo al tutore ma anche al protutore nel caso in cui questi sostituisca il tutore nell’amministrazione dei beni. L’ipotesi fatta dall’art. 779 è quella del minore divenuto maggiorenne o dell’interdetto uscito dall’interdizione che intendano donare al proprio tutore; ed è l’unica ipotesi cui si riferisce l’articolo in esame, poiché il minore e l’interdetto, prima di tale epoca, non possono fare donazioni (art. 774). Il divieto di ricevere, imposto al tutore ed al protutore e che si spiega riflettendo al sospetto avvertito dal legislatore di una violenza morale esercitata sull’incapace da chi lo rappresenta, colpisce questo dall’inizio del suo ufficio fino alla resa del conto oppure al momento in cui si è estinta l’azione per renderlo.
Il divieto è inderogabile; non si può, perciò, ritenere che, com’è stabilito per le disposizioni testamentarie, sia valida la donazione fatta in favore del tutore o del protutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del donante in quanto, trattandosi di un’eccezione e non essendo questa prevista nell'articolo in esame, non può essere dall’interprete estesa a casi non contemplati.
La nullità è assoluta: essa, cioè, sussiste anche se la donazione è simulata, poiché plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur; come, del pari, è nulla se è fatta sotto nome di interposta persona: tali sono ritenuti dalla legge il padre, la madre, i discendenti ed il coniuge della persona incapace anche se condonatari. Si tratta di una presunzione che non ammette prova in contrario. Per decidere se si abbia o no interposizione di persona, cioè per stabilire se il donatario sia da ritenersi persona interposta, deve considerarsi la posizione che, nei confronti dell’incapace, egli ha al momento in cui viene fatta la donazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 779 Codice Civile

Cass. civ. n. 6079/2020

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non č comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato č pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017)

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