(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
189 Conformemente ai suggerimenti avuti è stata ripristinata con l'
art. 388 del c.c. la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865, relativa al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto, che non era stata riprodotta dal progetto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. E' stata però eliminata dalla formula suggerita la parola "definitiva" riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendosi il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 388 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo sono indicate le persone abilitate a proporre l'impugnazione per l'annullamento delle convenzioni fatte in ispreto alla legge.