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Articolo 388 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Dispositivo dell'art. 388 Codice Civile

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione(1) del conto [386] della tutela [295, 596, 779].

La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Note

(1) Le parole «prima che sia decorso un anno dall'approvazione» sono state così sostituite alle precedenti «prima dell'approvazione» dall'art. 3 co. II della L. 9 gennaio 2004 n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U. avvenuta in data 19 gennaio 2004.

Spiegazione dell'art. 388 Codice Civile

Sono evidenti le ragioni che hanno indotto il legislatore a mantenere, isolandola in un articolo autonomo, la disposizione contenuta nel cpv. dell'art. #307# del codice 1865, sia pure con alcune modifiche. Il minore, infatti, non potrebbe essere sufficientemente tutelato qualora si consentissero convenzioni con il tutore in un periodo in cui ancora il tutore integra la propria responsabilità, ed esercita, sia pure con minore intensità, la sua influenza sul minore.
I punti in cui l'art. 388 si distacca dall'art. #307# cpv. codice 1865 sono due.
In primo luogo si parla non più di approvazione definitiva, ma di approvazione semplicemente, intendendosi significare che è sufficiente a rimuovere il divieto, che sia intervenuta l'approvazione del giudice tutelare, anche se questo provvedimento sia stato impugnato: con ciò si è voluto evitare di far perdurare il divieto fino a quando sul conto finale non si sia pronunziata l'autorità giudiziaria in sede contenziosa, o fino a quando non sia decorso il termine prescrizionale.
In secondo luogo è diversa la sanzione prevista per la inosservanza del divieto posto nell'art. 388, che ora si concreta nella annullabilità dell'atto, mentre prima si parlava di nullità: legittimati a proporre l'azione di annullamento sono il minore o i suoi eredi o aventi causa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

189 Conformemente ai suggerimenti avuti è stata ripristinata con l'art. 388 del c.c. la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865, relativa al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto, che non era stata riprodotta dal progetto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. E' stata però eliminata dalla formula suggerita la parola "definitiva" riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendosi il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 388 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo sono indicate le persone abilitate a proporre l'impugnazione per l'annullamento delle convenzioni fatte in ispreto alla legge.

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