Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'amministrazione di sostegno non priva di per sé il beneficiario della capacitą di donare, salvo che il giudice tutelare estenda espressamente, ai sensi dell'art. 411 c.c., le limitazioni previste per l'interdetto o l'inabilitato. La capacitą di agire del beneficiario č limitata solo se e nella misura in cui il giudice tutelare lo preveda nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o nella sua successiva revisione.

(massima n. 2)

L'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacitą a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolaritą e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtł del disposto dell'art. 411 c.c., anche all'amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.

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