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Articolo 4 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giurisdizione rispetto allo straniero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

  1. 1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  2. 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
  3. 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;
  4. 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.
  5. ]

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