(massima n. 1)
In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietą del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresģ le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.