Se la cosa legata è gravata da una servitù [1027 c.c.], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [1863, 1869 c.c.], il peso ne è sopportato dal legatario(1).
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice [1863 ss. c.c.], un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto(2) [374, 756 c.c.].