(massima n. 1)
La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall'art. 668 c.c. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza alla res altrui, rispetto a cui l'opus si sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 c.c.) della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere.