(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullitą della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantitą del legato non č estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.