L’articolo si riferisce al
matrimonio putativo. Il primo comma consacra la soluzione, già accolta dalla dottrina, per il caso in cui
dopo la morte del coniuge venga dichiarata la nullità del matrimonio: al coniuge superstite di buona fede spettano gli stessi diritti successori che gli sarebbero spettati se il matrimonio fosse stato valido. L’ipotesi contemplata si riferisce esclusivamente ad un matrimonio dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, in relazione con l’art.
128, che dispone che
"se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede". Cosicché se, come normalmente avviene, l’annullamento è pronunciato prima della morte del coniuge, l’altro coniuge non può venire alla successione perché, nel momento successivo in cui si verifica la morte, il matrimonio non sussiste più, e quindi non sussiste nemmeno lo stato di coniuge.
Il capoverso dell’articolo concerne invece il caso di
concorso del coniuge putativo col coniuge vero del de cuius: in tale ipotesi il coniuge putativo è escluso dalla successione. Soluzione, questa, in contrasto con la prevalente opinione della dottrina, che, sotto l’impero del codice precedente, giungeva alla soluzione di dividere in parti eguali tra coniuge putativo e coniuge vero la quota di un solo coniuge, oppure di attribuire al coniuge putativo una quota uguale a quella del coniuge vero, formandola per detrazione proporzionale dalla quota di quest’ultimo, astrattamente considerata, e da quella degli altri eredi legittimi.
La soluzione accolta nel nostro codice sacrifica in modo grave il coniuge putativo. Vero è che l’art.
129 bis gli concede il diritto ad
"una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto" nel caso in cui l’altro coniuge, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, gliel’abbia lasciata ignorare. E vero è anche che questo diritto, per la premorienza del coniuge di mala fede, si attuerà praticamente in molti casi con un risarcimento di danni cui dovranno sottostare gli eredi, tra cui il coniuge vero. Ciò non toglie che se anche l’esclusione del coniuge putativo non è assoluta, rappresenta però una condizione di particolare sfavore, ed un'anomalia nel sistema, di cui non è facile comprendere la ragione.