(massima n. 1)
č costituzionalmente illegittimo - in relazione agli art. 3 e 38 cost. - l'art. 31, 1° comma, lett. a), l. 13 luglio 1965, n. 859 (norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilitā anche il coniuge superstite separato per sua colpa o al quale la separazione č stata addebitata con sentenza passata in giudicato, avente diritto agli alimenti il coniuge deceduto; sono conseguentemente illegittimi in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 22 1° comma, l. 4 dicembre 1956, n. 1450 (miglioramento del trattamento posto a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); l'art. 21, 1° comma, l. 29 ottobre 1971, n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; l'art. 21. 1° comma, lettera a), l. 23 novembre 1971, n. 1100 (istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro e l'art. 5, 1° comma, n. 1, l. 1° luglio 1975, n. 296 (modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo).