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Articolo 2607 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modificazioni del contratto

Dispositivo dell'art. 2607 Codice Civile

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti(1) i consorziati [2604, 2611, n. 3].

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].

Note

(1) A differenza dell'art. 2606, il quale richiede che le decisioni per l'attuazione del consorzio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'art. 2607 richiede il voto unanime di tutti i membri per disporre delle modifiche contrattuali.

Massime relative all'art. 2607 Codice Civile

Cass. civ. n. 4208/1981

L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullitą. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o pił atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.

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