Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti(1) i consorziati [2604, 2611, n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].
Note
(1)
A differenza dell'art. 2606, il quale richiede che le decisioni per l'attuazione del consorzio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'art. 2607 richiede il voto unanime di tutti i membri per disporre delle modifiche contrattuali.