L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa [2605, 2611, n. 5, 2612].
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.