(massima n. 1)
L'attivitą svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformitą dell'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell'attivitą effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell'impresa svolta dal Consorzio, non gią sulla base dell'attivitą in concreto esercitata, bensģ sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l'assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l'asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l'attivitą agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).