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Articolo 2618 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Approvazione del contratto consortile

Dispositivo dell'art. 2618 Codice Civile

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati [2612], sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa [sentite le corporazioni interessate](1).

Note

(1) Vedi nota 1 art. 2616.

Ratio Legis

La norma deve ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287.

Massime relative all'art. 2618 Codice Civile

Corte cost. n. 130/1976

Rientra nella competenza regionale l'approvazione della costituzione di un Consorzio facoltativo destinato ad operare nel campo dell'assistenza e beneficenza, poiché un Consorzio fa perno sull'accordo degli Enti consorziati e l'atto di approvazione è un atto amministrativo che si caratterizza in relazione alla materia nella quale il Consorzio è diretto ad operare; pertanto, è illegittima la deliberazione della Commissione di controllo sugli atti della Regione (nella specie, Lombardia) che annulla una deliberazione regionale di approvazione della costituzione di un Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici.

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