Il potere dell’
imprenditore di organizzare i suoi collaboratori concorre con quello di autoorganizzarsi e consente al datore di lavoro di inserire selettivamente nell’azienda, nel rispetto della normativa interna ed in rapporto alle proprie facoltà istituzionali di produzione, le attività dei propri dipendenti.
Il
datore di lavoro ha il potere di emanare il
regolamento aziendale.
L’autonomia regolamentare del datore di lavoro non può svolgersi in contrasto con le disposizioni inderogabili di legge
La configurazione giuridica del rapporto di lavoro introdotta con lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha inciso profondamente sulla concezione dell’impresa e sull’assetto della medesima, quale risulta dalla norma in commento, comprimendone la struttura autoritaria, svalutando il carattere di dipendenza gerarchica impresso alla subordinazione e tutelando in maniera più intensa i valori (libertà e dignità) intrinseci nella persona del lavoratore (TULLINI).
Lo statuto dei lavoratori disciplina le modalità di esercizio del potere di controllo attribuito al datore di lavoro dalla norma in commento.
Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha inserito un nuovo secondo comma ai sensi del quale l’
imprenditore collettivo è tenuto a istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia:
- adeguato alla
natura e alle
dimensioni dell’attività esercitata;
- funzionale alla
rilevazione tempestiva della crisi e della
perdita della continuità aziendale
Inoltre, la medesima disposizione pone in capo all’imprenditore collettivo che abbia correttamente rilevato l’esistenza della crisi, l’obbligo di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli
strumenti volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
Obblighi analoghi sono intestati all’imprenditore individuale ai sensi dell’art. 3, co. 1 CCI.
Il legislatore non definisce espressamente il concetto di “assetti”. Secondo le
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate dal CNDCEC nel 2021:
- per
assetto organizzativo si intende "il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, nonché il complesso procedurale di controllo";
- per
assetto amministrativo-contabile si intende "l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa".
Secondo l’orientamento maggiormente condiviso in dottrina e giurisprudenza, il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. non implicherebbe dei limiti alla
libertà organizzativa dell’imprenditore, tali da porre dei vincoli precisi alla
discrezionalità degli amministratori societari. In quest’ottica le scelte in materia di assetti dovranno essere sindacate dall’autorità giudiziaria secondo il criterio della
business judgment rule (insindacabilità nel merito delle scelte gestorie).