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Articolo 2414 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contenuto delle obbligazioni

Dispositivo dell'art. 2414 Codice Civile

I titoli obbligazionari devono indicare:

  1. 1) la denominazione [2326], l'oggetto e la sede della società [2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
  2. 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione [2412];
  3. 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro [2410];
  4. 4) l'ammontare complessivo dell'emissione [2421, n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [2420], l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
  5. 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [2414 bis, 2420 bis, 2831];
  6. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Ratio Legis

La norma individua il contenuto minimo comune a tutti i possibili titoli obbligazionari.

Spiegazione dell'art. 2414 Codice Civile

La norma integra la disciplina dettata per i titoli di credito, meglio specificando i contenuti dei titoli obbligazionari. Ciononostante, essa non pare essere applicabile alle obbligazioni in regime di dematerializzazione.

In particolare, lo scopo della disposizione sembra essere quello di garantire la trasparenza ed un elevato livello di informazione nei confronti dell’investitore circa il rispetto dei limiti posti alle emissioni obbligazionarie.

A tal proposito, si dispone che il titolo debba indicare l’ammontare del capitale sociale e delle riserve (v. art. 2412). Ciononostante, va evidenziato che la medesima norma non impone di specificare il valore complessivo delle obbligazioni già in circolazione e non ancora rimborsate, né il valore delle garanzie prestate in favore di altre società.

La mancanza dei requisiti fissati dalla norma non dà vita ad eccezione reale di forma (v. art. 1993), salvo che si tratti di carenza documentale tale da incidere sulla riconoscibilità del documento.

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