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Articolo 2420 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligazioni convertibili in azioni

Dispositivo dell'art. 2420 bis Codice Civile

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444(1).

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

Note

(1) Tale ultimo inciso era stato soppresso dalla L. n. 340/2000 (cd. Legge di semplificazione 1999) e reintrodotto dalla riforma delle società.

Ratio Legis

La norma riguarda le obbligazioni convertibili con procedimento diretto, ovvero convertibili in azioni della stessa società di futura emissione.

Spiegazione dell'art. 2420 bis Codice Civile

La legge non disciplina le obbligazioni della stessa società già emesse; le obbligazioni convertibili in azioni di altra società di futura emissione, o già emesse e detenute dalla società che ha lanciato il prestito; le obbligazioni con warrant (o diritto di opzione) che, diversamente da quelle convertibili, attribuiscono un diritto cumulativo e non alternativo rispetto al rimborso del capitale.

Le obbligazioni convertibili di nuova emissione vanno offerte in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili.
Anche per l'emissione di obbligazioni convertibili occorre rispettare il limite fissato oggi dall'art. 2412.
Si ritiene ammissibile l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile anche se non sia ancora scaduto il termine di conversione di un precedente prestito.

Ai possessori di obbligazioni convertibili è riconosciuto il diritto di opzione, in concorso con i soci, in caso di aumento del capitale sociale a pagamento e di ulteriori emissioni di obbligazioni convertibili.
Nel caso di riduzione del capitale per perdite si avrà una riduzione del valore nominale o del numero delle azioni offerte in conversione.
In caso di azzeramento del capitale viene meno la possibilità di esercitare la conversione, ma una parte della dottrina ritiene che sussista il diritto di opzione sull'aumento deliberato al fine di ricostituire il capitale sociale.

L'esercizio della facoltà di conversione anticipata consente agli obbligazionisti di partecipare all'assemblea chiamata a decidere sulle operazioni indicate dal quarto comma.

Si ritiene possibile da parte della società l'acquisto di obbligazioni convertibili proprie, ma è controverso se le stesse possano essere convertite nei limiti consentiti dalla disciplina dell'acquisto di azioni proprie o se, viceversa, la conversione trovi un ostacolo nel divieto di sottoscrizione di azioni proprie.

Massime relative all'art. 2420 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 11125/2010

Con la cessione delle obbligazioni convertibili in azioni (nella specie, in adesione ad un'offerta pubblica di acquisto residuale) l'obbligazionista cede l'intera sua posizione contrattuale, entrando essa nella titolaritā e disponibilitā dei cessionari e continuando a regolare interamente i rapporti tra gli obbligazionisti cessionari e la societā emittente: pertanto, deve escludersi la configurabilitā, in capo ai cedenti, di crediti derivanti da inadempimento delle obbligazioni cedute, diritti che in ogni caso fanno capo, anche come crediti di tipo risarcitorio, ai nuovi titolari.

Nel caso in cui all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio da parte di una societā quotata in borsa abbiano fatto seguito l'acquisizione del controllo da parte di nuovi soci, tenuti a promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle azioni residue, ai sensi dell'art. 10, nono comma, della legge 12 febbraio 1992, n. 149, e la conseguente revoca della quotazione in borsa della societā, che abbia reso impossibile la conversione delle obbligazioni, non č configurabile una responsabilitā della societā emittente, per non avere la stessa provveduto a deliberare un aumento di capitale onde salvaguardare la convertibilitā dei titoli riportando il flottante al di sopra dei limiti previsti dalla predetta disposizione, in quanto, non essendo sufficiente a tal fine la mera deliberazione dell'assemblea, ma occorrendo anche la concreta sottoscrizione delle nuove azioni da parte degli investitori, sottratta al potere dispositivo della societā, la revoca della quotazione in borsa non puō essere posta in rapporto di causalitā con la condotta di quest'ultima.

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