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Articolo 2420 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sorteggio delle obbligazioni

Dispositivo dell'art. 2420 Codice Civile

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio [2415, n. 4, 2418].

Ratio Legis

La norma afferma la necessità di una figura terza e imparziale che assista alle operazioni di sorteggio.

Spiegazione dell'art. 2420 Codice Civile

La norma disciplina le operazioni di estrazioni a sorte, che possono riguardare sia l'individuazione dei titoli da rimborsare anticipatamente (trattasi di una particolare tecnica di ammortamento), sia l'attribuzione di utilità aleatorie. In questa seconda ipotesi si parla di obbligazioni a premio. Se le obbligazioni sono a premio, la società è obbligata a procedere al sorteggio dei premi non ancora assegnati.
Per il caso di fallimento della società emittente, se è previsto un premio da estrarre a sorte (v. art. 58), il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che danno diritto al sorteggio.

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