Il termine può assumere i più diversi significati. Fu usato dal diritto romano per indicare quella specie di contratto consensuale di origine ellenica con cui due o più soggetti si obbligano a mettere in comune beni o attività per il raggiungimento di un risultato utile per tutti. Tale tipo di contratto si diffuse a Roma a partire dal III secolo a.C., ed è stato puntualmente recepito dal diritto italiano. Nell'ordinamento giuridico romano, come in quello italiano, è vietata la societas leonina, cioè la società in cui qualcuno dei soci divide con gli altri le perdite, ma non gli utili.