Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi(2) [2170].
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184, 2263, 2265].
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2)
Alcune spese sono poste a carico del solo soccidario, altre a carico del solo soccidante. In particolare, tra le
spese gravanti sul soccidario vi sono quelle relative alla manodopera necessaria per l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti e il trasporto di questi ultimi nell'apposito deposito. Viceversa, le spese a carico del soccidante sono quelle riguardanti l'alimentazione del bestiame e le cure veterinarie.