(massima n. 1)
E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una societą azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo cosģ operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in societą, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della societą. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016).