(massima n. 1)
In tema di indennitā sostitutiva del preavviso, č congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che interpreti l'art. 113 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri del 1996 nel senso che il parametro di determinazione di detta indennitā č costituito non da un compenso commisurato ai giorni di lavoro effettivo, bensė dalla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso; pertanto in detto periodo sono da comprendere anche i giorni di riposo normativamente previsti. (Rigetta, App. Firenze, 3 Luglio 2004).