(massima n. 1)
La natura industriale o agricola dell'attivitą imprenditoriale, rilevante ai fini dell'applicabilitą dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 35 della stessa legge, va accertata non gią sulla base di criteri generali ed astratti come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 ma, in conformitą all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attivitą effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non gią alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comprovata la natura agricola dell'impresa dall'attivitą in concreto svolta dalla stessa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti medesimi, nonché dall'applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura, oltre che dalla denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto.